LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 48

Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Finanziamento degli interventi d' urgenza previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e disposizioni
procedurali per l' esecuzione delle opere pubbliche di
bonifica e di quelle di miglioramento fondiario
Art. 9
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Art. 10
 
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall' articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche in deroga al secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
 
All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983
2Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987
3Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995
4Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995
5Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995
Art. 12
 
L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 100 milioni, fermo restando quanto già stabilito con l' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69.