LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO IV
 Ulteriori norme integrative della legge regionale 26 luglio
1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 66
 
Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della stessa legge.
Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
Art. 67
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l' acquisizione di strutture ad elementi componibili già esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalità stabilite dal medesimo articolo.