LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 50
 
Salvaguardando l' esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l' Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l' anno successivo per gli interventi di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere a), b), c), d), ed e).
Art. 51
 
Al terzo comma, lettera i), dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dopo le parole << il piano >> sono aggiunte le parole << di spesa e >>.
Art. 52
 
Il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Il programma è poi comunicato alla Regione. >>

Art. 53
 
All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << sul programma degli interventi >> sono aggiunte le parole << di cui alla lettera f) dell' articolo precedente >>.
Art. 54
 
All' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento. >>

Art. 55
 
Al secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole:
<< entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>
sono sostituite dalle parole:
<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 56
 
Il quarto comma dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo. >>

Art. 57
 
All' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la seguente frase:
<< , mentre per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e vigenti alla data del decreto di concessione >>.

Art. 58
 
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Articolo sostituito da art. 45, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 59
 
All' ultimo comma dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunte le seguenti parole:
<< oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario >>.

Art. 60
 
All' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:
<< Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente. >>

Art. 61
 
All' articolo 51, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole:
<< ..... e che risiedano in altro Comune del territorio nazionale >>
vengono aggiunte le parole:
<< ..... oppure all' estero >>.

Art. 62
 
Dopo l' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 61 bis
 
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.
Nel caso di cui al comma precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi. >>

Art. 64
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene aggiunto il seguente:
<< Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale. >>

Art. 65
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all' articolo 35, primo e secondo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto articolo 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.