LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 68
 
In relazione al disposto dell' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonché degli ambiti edilizi, rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, inserito con l' articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dall' articolo 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonché quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Gli oneri previsti dall' articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.