LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 1978, n. 16

Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla costituzione dell' ISAPREL.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/03/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
In attuazione del principio di cui all' articolo 43, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è autorizzata la partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' Istituto superiore per l' addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali ( ISAPREL ), con sede in Venezia, i cui corsi potranno essere aperti a pubblici amministratori e funzionari.
Art. 2
 
L' atto costitutivo e lo Statuto dell' Ente devono essere preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione dell' Istituto è designato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 3
 
Qualora l' Amministrazione regionale intendesse richiedere la collaborazione dell' ISAPREL per l' organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, incontri di studio da tenersi nell' ambito della regione, per specifiche esigenze di formazione ed aggiornamento del proprio personale, l' ISAPREL potrà avvalersi, su indicazione della Regione Friuli - Venezia Giulia, di istituti, enti e docenti operanti nella regione medesima, compresi quelli di lingua slovena.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' ISAPREL, all' atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell' Istituto di lire 500.000.
È autorizzata a versare altresì annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 79/1983
Art. 5
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.