LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 luglio 1977, n. 35

Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1977
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 3
 
Qualora per effetto dell' inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione delle gratifiche annuali, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario e dell' indennità di missione, è attribuito un assegno personale, riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale, pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.