LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 9 bis aggiunto da art. 10, primo comma, L. R. 25/1978
2Articolo 9 ter aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
3Articolo 17 bis aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
4Articolo 28 bis aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
5Articolo 32 bis aggiunto da art. 32, primo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina dagli articoli 34, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 37, 46, secondo comma, e 48, primo comma, L.R. 25/78.
7Integrata la disciplina dagli articoli 1, 4, primo comma, 5, primo comma, 8, sesto comma, 12, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, 20, 21, primo comma, 23, primo comma, 66, primo comma, 67, primo comma, 68, primo comma, e 69, primo comma, L.R. 35/79.
8Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
9Integrata la disciplina della legge da art. 19, primo comma, L. R. 45/1980
10Articolo 12 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
11Integrata la disciplina dagli articoli 16, primo e secondo comma, e 19, primo comma, L.R. 2/82.
12Integrata la disciplina dagli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, primo comma, 47, 50, primo comma, e 55 L.R. 53/84.
13Legge interpretata da art. 51, primo comma, L. R. 53/1984
14Integrata la disciplina della legge da art. 3, primo comma, L. R. 36/1985
15Integrata la disciplina dagli articoli 4, 7, 30, 33, 75, primo comma, 76, primo comma, 77, primo comma, e 79, primo comma, L.R. 55/86.
16Integrata la disciplina dagli articoli 1, comma 4, 5, comma 1, 6, 7, comma 1, 29, comma 1, 69, comma 1, 70, 81, comma 6, 86, comma 1, 87, comma 1, e 88 L.R. 26/88.
17Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 1, L. R. 24/1989
18Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 44/1990
19Integrata la disciplina dagli articoli 1, comma 1, 7, comma 1, 34, 35, comma 1, 37, comma 1, 39, 103, comma 1, 104, 120, comma 1, 127, comma 1, 129, comma 1, 132, comma 2, 133, comma 1, 134, comma 1, 136, comma 1, 137, comma 1, e 151, comma 1, L.R. 50/90.
20Legge interpretata da art. 36, comma 1, L. R. 50/1990
21Integrata la disciplina dagli articoli 51, comma 1, 56, commi 1 e 2, 58, comma 1, 60, comma 1, e 61, commi 1 e 2, L.R. 48/91.
22Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 1, L. R. 64/1991
23Integrata la disciplina dagli articoli 3, comma 1, 4, 24, 37, 65, comma 1, 112, comma 1, 115, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1, 121, comma 1, 135 e 138, comma 1, L.R. 37/93.
24Legge interpretata da art. 24, comma 6, L. R. 37/1993
25Cessano di trovare applicazione le disposizioni che autorizzano l' amministrazione regionale a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' amministrazione regionale stessa, ai sensi dell' articolo 140 della L.R. 37/93.
26Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 46/1993
27Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 3, L. R. 9/1994
28Integrata la disciplina della legge da art. 10, L. R. 9/1994
29Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2 bis, L. R. 46/1993 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 19/1995
30Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
31Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
32Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina della legge da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
34Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 1, L. R. 40/1996
35Integrata la disciplina dall' articolo 137, commi 2, 8, 9, 10, 33, 35 e 38 della L.R. 13/98.
36Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 7, L. R. 7/2000
37Integrata la disciplina della legge da art. 55, comma 3, L. R. 7/2000
38Integrata la disciplina della legge da art. 57, comma 1, L. R. 7/2000
39Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 16, L. R. 13/2000
40Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 24, L. R. 13/2000
41Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 60, L. R. 3/2002
42Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 3, L. R. 24/2005
43Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 86, L. R. 27/2012
CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.
In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.
Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.
Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.
Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d' intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.
La determinazione dell' entità dell' intervento di riatto, unitamente all' avvio di un' operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l' entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.
Art. 2
 
La Regione predispone e realizza, d' intesa con i Comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.
Art. 3
 
Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo II e Capo III della presente legge.
CAPO II
 Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo
danneggiato dagli eventi tellurici
Art. 4
 
Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:
a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all' assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all' effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
b) all' ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
e) alle modalità per disciplinare l' uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
f) alle modalità per disciplinare l' uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l' edificio da riattare;
g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i propietari interessati per l' utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l' uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b);
l) all' organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;
m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.
Nell' ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l' attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all' uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all' effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 41, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, primo comma, L. R. 35/1979
5Parole implicitamente soppresse al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7Derogata la disciplina del terzo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
 
Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
b) delle opere di completamento e degli impianti;
c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all' articolo 4, terzo comma, lettera c).

Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge.
L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 2/1982
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 12, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 104, comma 6 quater, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
8Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 4, comma 76, L. R. 14/2012
Art. 6
 
Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell' articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt' ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l' immobile, che ne trasmette copia all' Amministrazione regionale.
La domanda deve contenere, in alternativa:
a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l' esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all' art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell' impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico dell' esecuzione delle opere di riatto.
In tal caso l' impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.
Nell' ipotesi, infine che l' interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all' articolo 4, terz' ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l' entità dell' acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.
In tale caso, l' eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell' ammontare dell' acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.
Nel caso che l' acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell' accertamento di cui al comma precedente.
Nell' ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all' interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 34, secondo comma, L. R. 25/1978
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 34, terzo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 25/1978
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 25/1978
8Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 70/1978
9Integrata la disciplina del secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 35/1979
10Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 35/1979
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 35/1979
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 60, L. R. 35/1979
13Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, L. R. 2/1982
14Integrata la disciplina del secondo comma da art. 53, L. R. 53/1984
15Integrata la disciplina del secondo comma da art. 28, L. R. 55/1986
16Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 1, L. R. 64/1991
17Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, comma 5, L. R. 37/1993
18Derogata la disciplina del sesto comma da art. 115, comma 2, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del secondo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
20Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 24/2005
Art. 7
Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:
a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.
Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
6Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
7Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992
Art. 8
Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici anche non ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all' interno che all' esterno delle zone di cui all' articolo 4, primo comma, della presente legge.
Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.
Gli elenchi vengono approvati, d' intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.
L' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari.
La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 25/1978
3Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 57/1981
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7Aggiunti dopo il quinto comma 4 commi da art. 1, primo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 26/1988
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 122, comma 1, L. R. 50/1990
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 42/1995
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 40/1996
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 4, L. R. 13/1998
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 5, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 84, L. R. 17/2008
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 18/2011
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 30, L. R. 34/2015
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 44/2017
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 16, L. R. 14/2018
Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.
Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l' espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 9 bis
 
Qualora nell' ipotesi prevista all' articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all' espropriazione dell' immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l' esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 9 ter
I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002
Art. 10
 
I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all' articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.
A tal fine, i gruppi previsti all' articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all' esterno delle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all' articolo 7, lettera a).
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 57/1981
2Articolo interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
3Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
4Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Per l' esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l' occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all' invito all' uopo ad essi rivolto dal Sindaco.
Per l' occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 12
 
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze.
Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 18/1984
3Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
4Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1993
5Sesto comma abrogato da art. 137, comma 11, L. R. 13/1998
Art. 12 bis
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
8Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 13
 
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Per l' esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l' articolo 11 secondo e terzo comma.
Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori
Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1978
3Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1978
4Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 17, primo comma, L. R. 25/1978
5Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 35/1979
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 11/2011
Art. 14
Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 25/1978
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 2/1982
3Terzo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 2/1982
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002
Art. 15
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale.
Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius".
Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
5Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 35/1979
6Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina del quarto comma da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
8Articolo interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 53/1984
9Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 53/1984
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 53/1984
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, L. R. 55/1986
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
13Integrata la disciplina del quinto comma da art. 28, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 2, L. R. 44/1990
15Terzo comma interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
16Integrata la disciplina del quinto comma da art. 33, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina del primo comma da art. 124, comma 1, L. R. 50/1990
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 125, comma 1, L. R. 50/1990
19Integrata la disciplina del primo comma da art. 126, comma 1, L. R. 50/1990
20Integrata la disciplina del primo comma da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
21Integrata la disciplina del primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 50/1990
22Integrata la disciplina del primo comma da art. 131, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
24Integrata la disciplina del primo comma da art. 57, comma 1, L. R. 48/1991
25Integrata la disciplina del quinto comma da art. 61, comma 1, L. R. 48/1991
26Integrata la disciplina del quinto comma da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
27Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 64/1991
28Integrata la disciplina del quinto comma da art. 24, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina del quinto comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina del primo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
31Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
32Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
34Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 16
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 17
Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco.
1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.
Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 2/1982
3Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 13, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
5Sesto comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
7Derogata la disciplina del sesto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
8Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 12/2010
Art. 17 bis
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 18
La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

Note:
1Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 70/1978
2Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, L. R. 53/1984
4Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 53/1984
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
6Parole sostituite al secondo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1988
7Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1989
8Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 50/1990
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 48/1991
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
11Secondo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 37/1993
CAPO III
 Testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed
integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge
regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli
della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 19
 
A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall' 1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 20
I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.
Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 21
 
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all' esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l' incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.
Art. 22
 
Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:
- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.
In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.
Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.
Per la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l' esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 23
Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:
- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 24
 
L' erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso dopo l' inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all' atto dell' autorizzazione all' esecuzione dei lavori.

L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l' erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell' abitazione o nei vani suindicati ripristinati.
Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell' alloggio, l' erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell' alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
4Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 25
 
Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.
L' indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata - sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall' interessato e previa diretta constatazione delle stesse - nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.
Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l' erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio resa dall' interessato e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all' articolo 24, primo comma, punto 2).
Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici - compresi quelli di edilizia residenziale pubblica - in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.
Art. 26
 
Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell' art. colo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l' emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).
Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l' edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all' accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.
Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.
Art. 27
Al fine di sopperire all' onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:
a) dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III: ovvero, in via alternativa:
b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.
Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni.
Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell' autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978
2Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978
3Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978
4Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982
11Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
16Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
18Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
2Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 30
In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).
L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.
Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 29, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 24/2005
Art. 31
 
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
L' inizio dei lavori di riparazione comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 32
 
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984
Art. 32 bis
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, primo comma, L. R. 25/1978
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
 
Ai fini di quanto previsto all' articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l' autorizzazione all' esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' eventuale conferimento dell' incarico per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.
Art. 34
 
Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.
Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all' Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell' individuazione dell' ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 33, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 35
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996
Art. 36
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l' esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II - articoli 15 e 16 - e Capo III - articoli 21 e 23 - della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 37
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l' individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.
Art. 38
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore dei terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l' intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell' unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, primo comma, L. R. 35/1979
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, quinto comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 38, L. R. 2/1982
3Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 53/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
5Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 55/1986
6Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
9Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
11Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
12Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 48/1991
13Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
14Parole sostituite al quarto comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 39
 
I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all' articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 40
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate >>.
Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per gli oneri previsti dall' articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5233 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione >>.
Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX:
- il capitolo 5322 con la denominazione: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>;
- il capitolo 5324 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 68, settimo comma, L. R. 25/1978
Art. 41
 
Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l' esercizio 1976 è revocato.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 della presente legge e dall' articolo 28, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l' esercizio 1977, dal << Fondo di solidarietà >> iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l' esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
 
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall' articolo 27, primo e terzo comma, e dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 43
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: << Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
 
I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 45
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.