LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell' articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt' ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l' immobile, che ne trasmette copia all' Amministrazione regionale.
La domanda deve contenere, in alternativa:
a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l' esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all' art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell' impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico dell' esecuzione delle opere di riatto.
In tal caso l' impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.
Nell' ipotesi, infine che l' interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all' articolo 4, terz' ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l' entità dell' acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.
In tale caso, l' eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell' ammontare dell' acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.
Nel caso che l' acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell' accertamento di cui al comma precedente.
Nell' ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all' interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 34, secondo comma, L. R. 25/1978
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 34, terzo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 25/1978
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 25/1978
8Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 70/1978
9Integrata la disciplina del secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 35/1979
10Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 35/1979
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 35/1979
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 60, L. R. 35/1979
13Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, L. R. 2/1982
14Integrata la disciplina del secondo comma da art. 53, L. R. 53/1984
15Integrata la disciplina del secondo comma da art. 28, L. R. 55/1986
16Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 1, L. R. 64/1991
17Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, comma 5, L. R. 37/1993
18Derogata la disciplina del sesto comma da art. 115, comma 2, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del secondo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
20Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 24/2005