LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 26
 
Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell' art. colo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l' emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).
Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l' edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all' accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.
Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.