LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all' esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l' incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.