LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17 bis
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988