LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69

Interventi d' urgenza per opere e lavori di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1976
Materia:
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Le opere e i lavori di cui all' articolo precedente, sono autorizzati dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Direttori regionali dell' agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.
Per procedere a tali interventi è sufficiente la redazione, da parte del Dirigente preposto al Servizio della bonifica ed irrigazione presso la Direzione regionale dell' agricoltura o dei Dirigenti preposti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste secondo le rispettive competenze, di un processo verbale di urgenza dal quale emergano i danni avvenuti e le conseguenze di essi o di una perizia sommaria delle spese da sostenere: tali atti sostituiscono il progetto esecutivo e sono approvati dal Direttore regionale competente.
Le opere e i lavori previsti dalle lettere a), b), c) del precedente articolo 1 possono essere affidati in concessione alle Comunità montane o ad altri Enti pubblici: in tali ipotesi la perizia sommaria di cui al comma precedente sarà redatta dall' Ente concessionario ed approvata dal Direttore regionale competente.
Dell' autorizzazione di cui al primo comma verrà data immediata comunicazione alla Giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti.
Qualora l' intervento intrapreso non venga approvato dalla Giunta regionale, saranno liquidate le sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, quanto stabilito dall' articolo 41 del Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.