LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1976
Materia:
220.01 - Industria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 1, L. R. 46/1988
3Integrata la disciplina della legge da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera d), L. R. 24/2009
5Integrata la disciplina della legge da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 1, L. R. 30/1992
7Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 3, L. R. 30/1992
8Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 2, L. R. 5/1994
9Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 1, L. R. 36/1996
10Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
11Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
12Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
13Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera c bis), L. R. 17/2008
14Capo VI abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
CAPO I
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 1
 
Allo scopo di favorire, attraverso l' aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l' Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nella regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario.
Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.
Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 28/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al secondo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
3Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
4Sostituito il terzo comma con 2 commi da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
5Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 52/1985
6Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 36/1988
8Parole sostituite al secondo comma da art. 94, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
9Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 42/1990
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, L. R. 12/1991
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
12Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
13Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
14Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 36/1996
15Quinto comma abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 36/1996
Art. 2
 
Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dell' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente articolo 1 può essere elevato fino al 15%.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
Art. 3
 
Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell' operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.
Art. 4
Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia - Lis SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature debitamente autenticata.

Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato tecnico - consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 12 bis, secondo comma, L. R. 28/1976
2Primo comma sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
4Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
Art. 5
 
I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario della stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all' impresa beneficiaria entro quindici giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell' industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l' Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente.
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
In tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 6, comma 2, L. R. 42/1990
2Primo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 6
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Modifica, integrazione e rifinanziamento
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25,
e successive modificazioni
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Norme integrative
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24,
e successive modificazioni
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 10/1983
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/1993
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
4Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO IV
 Rifinanziamento legge regionale 19 agosto 1969, n. 31
e successive modificazioni
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO V
 Rifinanziamento delle leggi regionali relative ai consorzi
di garanzia fidi
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituto al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6618 con la denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO VI
 Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria
regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >>
e della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia -
Locazioni Industriali di Sviluppo SpA -
Friulia - Lis SpA >>
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012