LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1976
Materia:
220.01 - Industria

Art. 6
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.