LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1976, n. 54

Interventi per il completamento, il ripristino e l' adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1976
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, l' ulteriore spesa di lire 3.880 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.880 milioni e precisamente, per il piano, a lire 9.880 milioni, di cui lire 5.380 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazione ed integrazioni, dall' articolo 5 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116 e dall' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per l' esercizio 1976, l' ulteriore spesa di lire 1.120 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.120 milioni e precisamente, per il piano, a lire 5.120 milioni, di cui lire 2.120 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 3
 
All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 2 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.