LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Alla costruzione di edifici scolastici, ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.
In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.
Il programma di massima dovrà contenere l' indicazione:
a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell' opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell' intervento da realizzare;
b) della spesa prevista in via di massima;
c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell' Ente venga corrisposta in unica soluzione, all' atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.
Il corrispettivo della concessione a carico dell' Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l' effettivo costo dell' opera.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 36/1977