LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10 bis
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, primo comma, L. R. 2/1982