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Legge regionale 22 giugno 1976, n. 22

Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/07/1976
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 6
 
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV, è istituito il capitolo 454 con la denominazione: << Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
All' onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di 40 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e di lire 120 milioni mediante storno dal capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976.