LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 19

Modalità agevolative di pagamento da parte degli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.04 - Altri Enti locali

Art. 1
 
Gli Enti locali della Regione Friuli - Venezia Giulia, soggetti ai controlli di cui alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, possono autorizzare i pagamenti con le modalità agevolative previste dal DPR 25 gennaio 1962, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
Agli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, viene estesa l' applicazione delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell' articolo 68 bis del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto con l' articolo 3 del DPR 30 giugno 1972, n. 627, ai fini della commutazione in assegni circolari non trasferibili, emessi dall' Istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i mandati di pagamento diretti e i mandati di pagamento su ruoli di spesa fissa.
Art. 3
 
Gli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono effettuare il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo a scadenze determinate anche a mezzo ruoli di spesa fissa emessi ai sensi del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e RD 23 maggio 1924, n. 827.