LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1975, n. 69

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/12/1975
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
 
Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.