LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1975, n. 48

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1975
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE IV
 Trattamento economico, di quiescenza,
previdenza ed assistenza
TITOLO I
 Trattamento economico
Art. 76

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Decimo comma abrogato da art. 11, terzo comma, L. R. 32/1977
2Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 15, primo comma, L. R. 11/1978
3Terzo comma sostituito da art. 15, secondo comma, L. R. 11/1978
4Quarto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall' anno 1977.
5Quinto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall' anno 1977.
6Sesto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall' anno 1977.
7Settimo comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall' anno 1977.
8Ottavo comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall' anno 1977.
9Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 77

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 17, settimo comma, L. R. 11/1978
2Articolo abrogato implicitamente da art. 110, L. R. 53/1981
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1Primo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
2Secondo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
3Terzo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
4Quinto comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
5Sesto comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
6Settimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
7Ottavo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
8Decimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
9Undicesimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
10Dodicesimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978
11Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 35/1978
12Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 79
In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare semestralmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 200 ore di lavoro straordinario.
Ai dipendenti assegnati all' Ufficio di Gabinetto, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.
Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.
Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all' ufficio di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 960 ore annuali.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1976
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 53/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 58/1977
3Derogata la disciplina del quinto comma da art. 9, settimo comma, L. R. 58/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, L. R. 24/1979
4Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
5Derogata la disciplina del secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
6Derogata la disciplina del terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
7Derogata la disciplina del quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
8Derogata la disciplina del quinto comma da art. 11, secondo comma, L. R. 24/1979
9Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
10Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
11Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
13Derogata la disciplina del terzo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
14Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
15Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
16Quinto comma abrogato da art. 114, quarto comma, L. R. 53/1981
17Parole aggiunte al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
18Parole sostituite al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
19Primo comma sostituito da art. 14, secondo comma, L. R. 49/1984
20Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, ottavo comma, L. R. 49/1984
21Parole soppresse al secondo comma da art. 14, terzo comma, L. R. 49/1984
22Parole soppresse al quarto comma da art. 14, quarto comma, L. R. 49/1984
23Parole soppresse al secondo comma da art. 2, sesto comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
24Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 33/1987
25Parole sostituite al primo comma da art. 61, comma 1, L. R. 44/1988
26Derogata la disciplina del terzo comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
27Derogata la disciplina del quarto comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
28Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, comma 32, L. R. 19/2004
29Parole soppresse al secondo comma da art. 10, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 80
 
Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio in godimento.
L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22.00 della sera alle 5.00 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 17, ottavo comma, L. R. 11/1978
2Primo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 177 e 217, primo comma, L.R. 53/81.
TITOLO II
 Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 84

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Sostituito il terzo comma con 3 commi da art. 19, primo comma, L. R. 11/1978
2Quinto comma sostituito da art. 19, secondo comma, L. R. 11/1978
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 20, primo comma, L. R. 11/1978
4Sesto comma abrogato da art. 20, terzo comma, L. R. 11/1978
5Parole aggiunte al quinto comma da art. 7, terzo comma, L. R. 21/1980
6Aggiunti dopo il settimo comma 2 commi da art. 7, quarto comma, L. R. 21/1980
7Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 21, primo comma, L. R. 11/1978
2Articolo interpretato da art. 201, primo comma, L. R. 53/1981
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 86

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 17, nono comma, L. R. 11/1978
2Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981