LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 28

Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1975
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell' Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.
Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.