LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 28

Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1975
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell' Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.
Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.
Art. 2
 
Le spese per la manutenzione, per imposte, tasse ed oneri patrimoniali gravanti su detti beni vengono assunte dalla Regione.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a rimborsare all' Ente Gioventù Italiana gli oneri relativi ai dipendenti delle sedi provinciali di Udine e Trieste nel numero massimo di dieci unità.
Art. 4
 
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico, per la manutenzione dei beni, al capitolo 409, per le imposte, tasse e oneri patrimoniali, al capitolo 403 e per gli oneri relativi al personale al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.