LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1975
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 2, L. R. 35/1987
3Integrata la disciplina della legge da art. 9, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
4Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
TITOLO I
 Interventi per lo sviluppo del settore industriale
CAPO I
 Istituzione di un fondo speciale di dotazione per la
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - SpA -
Friulia SpA >>, sottoscrizione di nuove azioni della
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni
Industriali di Sviluppo SpA Friulia - Lis SpA >> e
proroga del termine di cui all' articolo 1 della legge
regionale 13 agosto 1965, n. 14.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> un contributo << una tantum >> dell' importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.
Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 10/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, settimo comma, L. R. 8/1982 nel testo modificato da art. 4, L. R. 51/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 70/1983 nel testo modificato da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984
4Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 12/1991
6Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
7Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
8Secondo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
9Terzo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
10Quarto comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
12Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1993
13Parole soppresse al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
14Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
15Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 3, L. R. 3/1998
16Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 17, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 18, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 19, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
20Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 10, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
21Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 11, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
22Secondo comma abrogato da art. 134, comma 12, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
23Terzo comma sostituito da art. 134, comma 13, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
24Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 134, comma 14, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
25Quarto comma sostituito da art. 134, comma 15, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
26Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 4/2005
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
Art. 3
 
Il termine massimo di 10 anni previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell' Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.
CAPO II
 Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 30 settembre
1969, n. 35 e successive modificazioni,
e 4 aprile 1972, n. 8.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Integrazione e finanziamento della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni. Contributi
per la costituzione di un fondo rischi a favore del
consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di
consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle
leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25,
e 4 maggio 1973, n.32, Capo I.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 51/1990
3Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 10
 
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
TITOLO II
 Interventi per lo sviluppo del settore dell' artigianato
CAPO I
 Contributo straordinario all' ESA.
Art. 12
 
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e successivamente modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la concessione all' ESA di un contributo straordinario di lire 600 milioni.
Il contributo di cui al comma precedente potrà essere altresì impiegato dall' ESA, nel corso dell' esercizio finanziario 1975 e per non più di un quinto, per la concessione di contributi straordinari in conto capitale in favore di consorzi fra imprese artigiane ovvero dei consorzi misti di cui alla legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, modificata con legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, purché operino ed abbiano sede nella regione. Detto contributo sarà erogato a fronte di programmi di attività ovvero per esigenze gestionali dei consorzi.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1975
CAPO II
 Istituzione di un nuovo limite di impegno per la concessione
di contributi sugli interessi dei mutui destinati al
potenziamento dei laboratori artigiani.
Art. 13
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
TITOLO III
 Interventi per lo sviluppo del settore della cooperazione di
produzione e lavoro, nonché del settore distributivo.
CAPO I
 Norme di integrazione e modifica della legge regionale
5 giugno 1967, n. 9.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO II
 Ulteriore finanziamento della legge regionale 12 agosto
1972, n. 40.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 200 milioni.
TITOLO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- n. 6005 con la denominazione: << Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia SpA - da utilizzare per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione per gli interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;
- n. 6006 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Friulia - Lis SpA >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.500 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 2.000 milioni e quella di lire 500 milioni autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge fa carico rispettivamente ai precitati capitoli 6005 e 6006.
Art. 18
 
Le spese autorizzate con gli articoli 4, 5 e 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6606, 6613 e 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti vengono elevati rispettivamente di lire 700 milioni, di lire 900 milioni e di lire 400 milioni.
Alla spesa complessiva di lire 2 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
In relazione al disposto dell' articolo 6 della presente legge la denominazione del citato capitolo 2054 viene così modificata: << Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei, dei consorzi per l' esportazione fra piccole imprese industriali, dei consorzi misti per l' esportazione fra imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, e del Centro per l' assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno ( CATAS ) (legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, articolo 3 legge regionale 13 agosto 1974, n. 41) >>.
Il maggior stanziamento previsto sul precitato capitolo 2054, eventualmente non impegnato nell' esercizio finanziario 1975, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1976.
Art. 19
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7, il Cap. n. 6618 con la seguente denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento di lire 1250 milioni. - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni. - alla Rubrica n. 2, Presidenza della Giunta regionale - Artigianato, il Cap. 5972 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e modificato con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.050 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.
Art. 20
 
Le annualità conseguenti al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
Art. 21
 
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato con l' articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
In relazione al disposto dell' articolo 14 della presente legge la denominazione del precitato capitolo 6604 viene così modificata:
<< Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese ed aziende medesime, nonché all' acquisto, all' ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all' attività delle imprese di spedizione >>.