LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 4
 
I componenti del Comitato regionale per il coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità e restano in carica fino all' entrata in vigore della riforma sanitaria.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.
I componenti del Comitato che siano dimissionari o permanentemente impossibilitati ad intervenire alle riunioni, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, designato dall' Assessore all' igiene e alla sanità.