LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 2
 
Il Comitato regionale di coordinamento di cui al precedente articolo 1 ha i seguenti compiti:
a) predisporre gli indirizzi per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri e degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi in attuazione degli obiettivi della politica sanitaria regionale;
b) esaminare, previe indagini e ricerche dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, lo stato e la destinazione delle strutture sanitarie degli enti mutualistici nonché l' attività dei presidi e dei servizi degli enti medesimi e, in particolare, della struttura poliambulatoriale specialistica, formulando proposte per una loro razionale e coordinata utilizzazione con analoghe strutture e servizi degli enti ospedalieri, degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi con lo scopo anche di evitare il ricorso ingiustificato alla spedalizzazione e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;
c) formulare direttive sulla utilizzazione ed il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell' ambito della regione;
d) esprimere parere sui provvedimenti di applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, che implicano rapporti con gli enti mutualistici;
e) assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri;
f) esprimere pareri ogni qualvolta l' Assessore regionale alla igiene e alla sanità ritenga di interpellarlo.

Il Comitato regionale di coordinamento ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.
L' Assessorato dell' igiene e della sanità, tenuto conto dei pareri formulati dal Comitato, vincolerà nella Regione Friuli - Venezia Giulia l' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale ospedaliera e con l' attività degli enti ospedalieri e degli enti locali istituzionali e loro consorzi.