LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
Presso l' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità è costituito il Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
Il Comitato regionale è organo consultivo dell' Amministrazione regionale.