LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 5
 
I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dello articolo 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l' assistenza ospedaliera mediante l' iscrizione in appositi ruoli regionali, per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall' INAM per l' anno 1974 e dalla Amministrazione regionale per gli anni successivi, e fissata con decreto dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
L' iscrizione si ottiene con domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ed ha effetto dal primo gennaio dell' anno nel quale è stata presentata la domanda a meno che l' interessato non dimostri di aver già avuto titolo altrimenti all' assistenza ospedaliera sino ad una data certa; in tal caso si farà luogo alla riduzione proporzionale dell' onere annuo d' iscrizione.
L' iscrizione è operante per un triennio ed è comprovata dal possesso di apposito tesserino.
La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l' Amministrazione regionale stipulerà entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Qualora l' utente acquisti diverso titolo all' assistenza nel corso del triennio potrà chiedere lo sgravio dei ruoli esattoriali ed il rimborso degli importi indebitamente corrisposti per il periodo altrimenti coperto.
Per i lavoratori stagionali all' estero, che rientrano nel territorio nazionale, l' importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
L' assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti già assistiti a carico dei Comuni ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino rilasciato e convalidato annualmente dal Comune di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la iscrizione nell' elenco comunale.