LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 4
 
La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l' assistenza ospedaliera all' estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La Regione Friuli - Venezia Giulia rimborsa gli oneri sostenuti dalle Casse marittime per l' assistenza ospedaliera all' estero di cittadini residenti nella regione.
L' assistenza dei cittadini all' estero per ragioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo resta garantita dagli enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.