LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 20
 
Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel bilancio della Regione con decreto dell' Assessore alle finanze.
Con la procedura prevista dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nel capitolo di spesa di cui alla lettera a) dell' articolo 18.