LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 2
 
L' assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.
All' uopo gli enti ospedalieri provvederanno all' accoglimento, al ricovero ed alla cura di tutti coloro che, indipendentemente dall' urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.
La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura altresì l' assistenza ospedaliera, con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui allo articolo 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La Regione assume come proprie, sino all' emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all' articolo 18 del decreto 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - e comunque non oltre il primo semestre 1975 - le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell' 11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.
Per i ricoveri in istituti e case di cura non convenzionati ubicati nel territorio regionale, la Regione assicura la assistenza in forma indiretta rimborsando agli aventi diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione e fissata annualmente con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Il rimborso di cui al comma precedente per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati compete alla Regione Friuli - Venezia Giulia solo per i cittadini aventi residenza nella regione stessa.
Per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, la Regione Friuli - Venezia Giulia eroga l' assistenza in forma indiretta nei confronti dei cittadini residenti nella regione debitamente autorizzati nei modi di cui al secondo comma dell' articolo 7 della presente legge. Il rimborso da corrispondere deriva dalla media del costo pro die e pro capite dell' insieme delle convenzioni stipulate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia nel proprio territorio per analoghe prestazioni.