LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 18
 
A partire dall' esercizio 1975, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo << per memoria >> con la denominazione:
<< Stanziamenti assegnati alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >>.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo saranno istituiti in corrispondenza - << per memoria >> - i seguenti capitoli con le relative denominazioni:
- al TITOLO I - << Spese correnti >>:
a) assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all' assistenza ospedaliera;
b) competenze fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del personale assegnato alla Regione per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera (articolo 19, legge 17 agosto 1974, n. 386);
c) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione, a norma dell' articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché quelle relative all' assistenza indiretta e all' assistenza ospedaliera all' estero, ai sensi dell' articolo 12 della predetta legge n. 386. - al TITOLO II - << Spese in conto capitale >> d) spese di investimento degli enti ospedalieri.