LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 17
 
Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni ospedaliere di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per il personale di enti ospedalieri in cui non siano in carica spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, fissata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i dirigenti generali.
Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.
Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nell' ospedale da cui l' interessato dipende.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l' assunzione del personale ospedaliero, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti ospedalieri, saranno corrisposti in aggiunta alla indennità di missione prevista dal primo comma del presente articolo i compensi previsti dall' articolo 11 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 o le indennità forfettarie che saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall' Assessorato dell' igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell' espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.
Ai membri del Consiglio di amministrazione non residenti nel comune in cui ha sede l' ospedale è corrisposta la indennità chilometrica prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.