LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 1974, n. 25

Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1974
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 è aggiunta, al punto 6), dopo la lettera b), la seguente lettera:
<< c) a concedere contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale, ancorché siano indirizzate altrove >>.

Art. 2
 
Fra le spese facoltative, di cui all' art. 312 del RD 3 marzo 1934, n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorché siano indirizzate altrove.
La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all' apprezzamento dell' organo deliberante dell' Ente.
Art. 3
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, viene istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 105 con la seguente denominazione: << Contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 127 iscritto nel predetto stato di previsione della spesa.
Il suddetto onere di lire 5 milioni fa carico al precitato capitolo 105.