LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 (Iniziative e manifestazioni celebrative)
Art. 1
 
Nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione, l' Amministrazione regionale promuove una serie di iniziative e manifestazioni celebrative e favorisce l' attuazione di quelle che, per l' occasione, saranno promosse da Enti e Associazioni.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Enti e Associazioni sulle spese che sosterranno nell' attuazione dei programmi celebrativi.
Alla domanda di contributo, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, gli Enti e le Associazioni devono allegare il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono attuare ed il relativo preventivo di spesa.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 5, L. R. 21/1975
CAPO II
 (Interventi a favore dei Comuni)
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis per i quali, a causa delle distruzioni e degli incendi subiti durante la guerra nazionale di liberazione, lo Stato ha provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
I contributi sono concessi per un periodo di anni trenta consecutivi fino alla misura massima del 7% annuo della somma complessiva che i Comuni devono rimborsare od hanno rimborsato allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al precedente comma, limitatamente ai lotti finora finanziati.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni nominati nel successivo comma un contributo annuo costante per 30 anni di lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra nazionale di liberazione, per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione menzionati nell' articolo precedente.
I contributi sono concessi ai Comuni di Andreis, Attimis, Barcis, Bordano, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, commisurati all' intera popolazione in essi residente, ed ai Comuni di Duino - Aurisina, S. Dorligo della Valle, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, commisurati alla popolazione residente nei rispettivi centri abitati di Ceroglie, Malchina, Medeazza e Visogliano, Caresana e Prebenico, Esemon di Sotto, Sedilis e Avasinis.
Il numero degli abitanti delle singole località sarà determinato in base ai risultati definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 6
 
Le domande di concessione del contributo devono pervenire all' Assessorato delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:
1) nel caso di Comune dotato di piano di ricostruzione, della copia autenticata del provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro col quale viene richiesto il rimborso di cui all' articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
2) negli altri casi, di un certificato del Sindaco sulla consistenza della popolazione del Comune o delle singole località distrutte o incendiate secondo i dati dell' ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 7
 
In base alle domande presentate ai sensi del presente Capo, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, approva il piano di ripartizione dei fondi iscritti in bilancio.
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore alle finanze.
Art. 8
 
I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso a qualsiasi titolo ai Comuni menzionati nel presente capo dallo Stato o dalla Regione.
CAPO III
 (Disposizioni finanziarie e finale)
Art. 9
 
Per le finalità di cui al Capo I della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 104 con la denominazione: << Contributi ed Enti ed Associazioni sulle spese occorrenti all' attuazione dei programmi celebrativi nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione >>, e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante storno dell' importo di lire 45 milioni dal capitolo 155 e di lire 5 milioni dal capitolo 154, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974.
La spesa di lire 50 milioni, autorizzata col primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 104.
Art. 10
 
Per le finalità di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5903 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis sulla spesa complessiva che i Comuni stessi devono rimborsare allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 30 milioni conseguente alla annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5903 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 20 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5904 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni pari a lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra di liberazione e per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni conseguente all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5904 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.