LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 6
 
Le domande di concessione del contributo devono pervenire all' Assessorato delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:
1) nel caso di Comune dotato di piano di ricostruzione, della copia autenticata del provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro col quale viene richiesto il rimborso di cui all' articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
2) negli altri casi, di un certificato del Sindaco sulla consistenza della popolazione del Comune o delle singole località distrutte o incendiate secondo i dati dell' ultimo censimento generale della popolazione.