LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 20 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5904 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni pari a lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra di liberazione e per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni conseguente all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5904 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.