LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 aprile 1973, n. 26

Provvidenze a favore delle abitazioni rurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/1973
Materia:
420.05 - Edilizia rurale

Art. 1
 
Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, e 19 gennaio 1972, n. 4, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.
Tale onere fa carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 800 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato, nell' esercizio 1973, un ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 300 milioni a lire 400 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.