LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 1973, n. 14

Concessione di una indennità regionale ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/03/1973
Materia:
210.01 - Agricoltura
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 5

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 49/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, primo comma, L. R. 43/1975