LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 aprile 1972, n. 11

Intervento a sostegno dell' attività della Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1972
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
220.03 - Artigianato

Art. 3
 
Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 261 con la denominazione: << Contributo alla Federazione delle Casse rurali ed artigiane del Friuli - Venezia Giulia per il funzionamento e l' attività di assistenza, di coordinamento e di controllo >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni relativo all' esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 261 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.