LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1971, n. 6

Semplificazioni di procedure per la erogazione di spese in occasione di convegni, congressi e concorsi di interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Articolo unico
 
In applicazione dell' art. 1, n. 3, lettera a), e n. 4 lettere a), b) e c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le spese ivi considerate, quando siano da disporsi per convegni, congressi e concorsi, sono deliberate dalla Giunta regionale nell' importo massimo presunto.
In esecuzione della delibera giuntale, di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta ha facoltà di autorizzare, anche in deroga all' articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore di funzionari all' uopo delegati per il pagamento immediato delle spese occorrenti.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.