LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 10
1.I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 54/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
3Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010