LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO II
 Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali.
Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.
1 ter.Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.
3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.
5.L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.
5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.
5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.
5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 6
 (Alienazione di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole soppresse al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1999
3Secondo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 11/1999
4Terzo comma sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 11/1999
5Quarto comma sostituito da art. 12, comma 4, L. R. 11/1999
6Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 12, comma 5, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al secondo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
8Parole sostituite al terzo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
9Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 17/2008
10Comma 1 sostituito da art. 16, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
11Secondo comma abrogato da art. 16, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
12Parole soppresse al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
13Parole aggiunte al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
14Parole sostituite al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 2), L. R. 18/2011
15Parole aggiunte al quarto comma da art. 16, comma 12, lettera d), L. R. 18/2011
16Parole soppresse al settimo comma da art. 16, comma 12, lettera e), L. R. 18/2011
17Per effetto dell'abrogazione del secondo comma ad opera dell'art. 16, comma 12, lett. b) L.R. 18/2011, la numerazione della sequenza dei commi del presente articolo si intende conseguentemente modificata, anche ai fini delle variazioni apportate dal medesimo art. 16 ai commi successivi.
18Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
19Comma 2 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014
20Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014
21Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 11, comma 7, L. R. 27/2014
22Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
23Comma 7 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 14/2016
24Integrata la disciplina del comma 7 da art. 10, comma 3 bis, L. R. 14/2016
Art. 7
1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 13, L. R. 18/2011
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 9
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980