LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 12
 
Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.