LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1970
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, da eseguirsi in concessione nonché per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le opere di miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo effettivo delle opere, le spese di amministrazione e gli altri oneri vari secondo le percentuali che verranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d' avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell' effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 42/1980
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.