LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1970, n. 25

Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1970
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria

Art. 1
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite successivamente all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007