LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1969
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
330.01 - Istruzione
330.04 - Ricerca scientifica
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 17
 
I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975