LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1968
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 20
La Regione, gli Enti da essa dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell' art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall' Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell' Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell' Albo ordinario negli altri casi.
2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 ; i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell' articolo 9 del decreto legge 90/2014 , come convertito nella legge 114/2014 , sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014 , i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.
2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.
2 bis.  
( ABROGATO )
3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al comma 2 trova applicazione l' articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).
3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, primo comma, L. R. 41/1969
2Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo interpretato da art. 16, comma 13, L. R. 13/2000
4Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 12, L. R. 13/2000
5Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 23, L. R. 1/2004
6Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 38, L. R. 24/2009
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
8Secondo comma sostituito da art. 16, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011
9Terzo comma abrogato da art. 16, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011
10Parole sostituite al comma 3 bis da art. 16, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011
11Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
12Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
13Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
14Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, L. R. 23/2013
15Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 23/2013
16Comma 2 sostituito da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 20/2015
17Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015
18Parole aggiunte al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
19Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
20Comma 2 .1 aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
21Comma 3 ter aggiunto da art. 99, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019