LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1968, n. 19

Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d' infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici, nonché delle scuole per infermiere ed infermieri generici e per puericultrici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1968
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.03 - Formazione professionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificato il titolo della legge da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2Legge abrogata da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 4

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1971
3Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973