LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1967, n. 8

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/06/1967
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 3
 
La spesa per l' attuazione della presente legge e gli oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 faranno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. Detto capitolo 1 assume la seguente nuova denominazione: << Indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e indennità di presenza e rimborso spese ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni ed articolo 10, lettera b, Regolamento interno del Consiglio; nonché oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078. (Spesa obbligatoria) >>. La stessa modificazione di denominazione viene apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967.